Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2007, nelle seguenti strutture fisse e mobili è fatto obbligo di detenere un defibrillatore semiautomatico extraospedaliero e di dotarsi del personale addestrato a usarlo e adeguatamente formato:

          a) aeroporti internazionali;

          b) stazioni ferroviarie;

          c) treni;

          d) autostazioni dei pullman per il servizio pubblico;

          e) porti;

          f) navi;

          g) case di detenzione;

          h) stadi;

          i) teatri;

          l) cinema;

          m) scuole;

          n) centri commerciali e supermercati;

          o) industrie con più di cento dipendenti;

          p) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali con affluenza di almeno cinquecento partecipanti, durante lo svolgimento dell'evento;

          q) parchi di divertimento con superficie maggiore o uguale a 1.000 metri quadrati;

          r) strutture nelle quali si pratica attività sportiva agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico;

 

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          s) mezzi adibiti al soccorso, anche in mare, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della polizia municipale, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo capitanerie di porto, nonché mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi».